I Consiglieri generali eletti nelle Zone sono complessivamente duecento e sono ripartiti in numero di un Consigliere per ogni Zona che sia composta almeno da sei Gruppi. I seggi eccedenti il numero delle Zone aventi diritto sono attribuiti alle Regioni in modo da ottenere la miglior proporzionalità possibile del numero globale dei Consiglieri eletti per Regione con il numero dei soci censiti nell’anno precedente. A ogni Regione dovrà comunque essere garantito almeno un Consigliere generale. La Capo Guida e il Capo Scout vigilano sull’adeguatezza della rappresentatività dei soci di cui al II comma potendo anche eventualmente derogare al numero massimo di Consiglieri generali previsto. La Capo Guida e il Capo Scout entro il 15 settembre di ogni anno comunicano alle Regioni il numero dei Consiglieri generali a esse attribuiti per il successivo anno scout. I Consigli regionali stabiliscono i criteri di distribuzione nelle Zone dei seggi attribuiti alla Regione eccedenti il numero delle Zone aventi diritto. Qualora a una Zona siano attribuiti due seggi, dovranno essere eletti due Consiglieri generali di sesso diverso. I Consigli regionali inoltre vigilano su un’equilibrata rappresentanza del sesso minoritario.
Art. 23 (Regolamento Agesci 2016)